Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 13/02/1933 n. 215

Art. 15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato à termini dello art. 16. Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del r. Decreto- legge 22 ottobre 1932 n. 1378. Le annualità decorrono dall'1 gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa. SEZIONE II Del compimento e della manutenzione delle opere.

Art. 16. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste accerta il compimento dei singoli lotti, a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto, fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica. Tale dichiarazione è fatta con decreto del ministro per la agricoltura e le foreste.

Art. 17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto. R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà emessa dal ministero della agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministeri interessati. Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica. Per la manutenzione delle opere di rimboschimento e delle altre previste alla lettera) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

Art. 18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per la esecuzione delle opere. Spetta allo stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con la emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16. Alle spese di manutenzione delle opere dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.

Art. 19. Qualora non sia costituito il consorzio e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo stato, il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla determinazione dei criteri di reparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere. Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12.

Art. 20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione. Per la ricostituzione degli impianti suddetti i consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal ministero.

Art. 21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

CAPO IV Della ricomposizione delle proprietà frammentate

Art. 22. Qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione andranno a vantaggio o a carico dei pro- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. prietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni. Il conguaglio in danaro per differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 10 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario. Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

Art. 23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industria- li o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.

Art. 24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorchè presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

Art. 25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio. Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite. Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corri- spondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

Art. 26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa. Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.

Art. 27. Contro il piano è ammesso reclamo al ministero della agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente. I reclami devono essere presentati alla segreteria del comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta. Decorso il termine anzidetto, il podestà rimetterà al ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.

Art. 28. Il ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale. Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa. È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

Art. 29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Art. 30. Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro per la agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori. Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.

Art. 31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'art. 28. La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa. Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

 

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